Regio decreto 1674/1939
Art. 24 — Nell'articolo 81 alle parole: «...
Art. 24. Nell'articolo 81 alle parole: «.... ciascuna Commissione per i mezzi di trasporto a trazione meccanica e per i natanti a motore ....» sono sostituite le seguenti: «.... ciascuna Commissione per i mezzi di trasporto a trazione meccanica o per i natanti a motore ....».
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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