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Regio decreto 1674/1939

Art. 23 — Nel primo comma dell'art

ELI /it/regio-decreto/1939/07/13/1674/art/23parte di Regio decreto 1674/1939
Art. 23. Nel primo comma dell'art. 74, alle parole «secondo le prescrizioni dell'art. 12 ed eventualmente dell'art. 17 del teste unico», sono sostituite le seguenti: «secondo le prescrizioni degli articoli 12, 12bis ed eventualmente dell'art. 17 del testo unico». Nel quarto comma dello stesso art. 74, alle parole «con le modalita' previste dall'art. 12 del testo unico», sono sostituite le seguenti: «con le modalita' previste dagli articoli 12 e 12 bis del testo unico».

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