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Regio decreto 1127/1939

Art. 95 — Art

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/95parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 95. Art. 131 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, e art. 12, comma secondo, del R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970). La domanda diretta ad ottenere un provvedimento, per cui e' prescritto il pagamento di una tassa, non e' ricevibile qualora non sia corredata dal documento che ne comprovi l'effettuato pagamento. I pagamenti possono essere effettuati anche da persona diversa dal titolare del brevetto. Nell'annessa tabella A e' indicato l'ammontare delle tasse prescritte da questo decreto. Gli atti e documenti soggetti a bollo, oltre quelli previsti dalla legge (testo unico) 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, sono indicati nell'annessa tabella B.

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