Regio decreto 1127/1939
Art. 94 — Art. 130 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 94. (Art. 130 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). La nomina di uno o piu' mandatari, qualora non sia fatta con separato atto, autentico od autenticato, puo' farsi con apposita lettera d'incarico, soggetta al pagamento della tassa prescritta. Il mandato conferito con la lettera d'incarico vale soltanto per l'oggetto in essa specificato e limitatamente ai rapporti con l'Ufficio centrale dei brevetti. Per la richiesta di brevetti completivi, vale il mandato conferito per il brevetto principale.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- D.P.R. 338/06 — Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti, in applicazione dautoritativoha disposto (con l'art. 38, comma 1) la modifica dell'art. 94.
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