Regio decreto 1127/1939
Art. 88 — Art. 117 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 88. (Art. 117 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Chiunque, senza commettere falsita' in segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, fabbrica, spaccia, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in frode ad un valido brevetto d'invenzione industriale e' punito, a querela di parte, con multa fino a lire diecimila.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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