Regio decreto 1127/1939
Art. 87 — Art. 116 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 87. (Art. 116 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). I diritti patrimoniali in materia di brevetti per invenzioni industriali possono formare oggetto di esecuzione forzata. All'esecuzione si applicano le norme stabilite dal Codice di procedura civile per l'esecuzione sui beni mobili. Il regolamento potra' stabilire norme particolari per tale esecuzione o potra' anche determinare le modalita' per il soddisfacimento dei diritti assistiti da garanzia costituita sui brevetti stessi e per l'estinzione della garanzia.
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Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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