Regio decreto 1127/1939
Art. 84 — Art. 114 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 84. (Art. 114 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). In deroga a quanto e' disposto negli articoli precedenti e salve le esigenze della Giustizia penale, non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi una violazione di brevetto per invenzione industriale finche' figurino nel recinto di una Esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per la medesima. Quando gli oggetti provengono dall'estero, l'istante, per ottenere la descrizione, deve dimostrare di essere titolare del brevetto nel Regno e nel Paese di provenienza degli oggetti.
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Abroga · 2
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.P.R. 338/06 — Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti, in applicazione dautoritativoha disposto (con l'art. 35, comma 1) l'abrogazione del comma 2 dell'art. 84.
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