Regio decreto 1127/1939
Art. 83 — Nel corso del giudizio per violazione dei diritti di brevetto d'invenzione industriale, su richiesta della pa…
Art. 83. Nel corso del giudizio per violazione dei diritti di brevetto d'invenzione industriale, su richiesta della parte interessata, puo' essere disposta, con sentenza provvisoriamente eseguibile, con o senza cauzione, la inibitoria della fabbricazione o dell'uso di quanto forma oggetto del brevetto fino al passaggio in giudicato della sentenza definitiva. La inibitoria puo' essere revocata con la sentenza che pronuncia sul merito.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 198/03 — Adeguamento della legislazione interna in materia di proprieta' industriale alleautoritativoha disposto (con l'art. 26, comma 1) la modifica dell'art. 83.
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Inserisce · 1
- D.P.R. 338/06 — Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti, in applicazione dautoritativoha disposto (con l'art. 34, comma 1) l'introduzione dell'art. 83-bis.
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