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Regio decreto 1127/1939

Art. 77 — Art. 110 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/77parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 77. (Art. 110 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). L'onere di provare la nullita' o la decadenza di un brevetto per invenzione industriale incombe in ogni caso a chi impugna il brevetto.

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