Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1127/1939Art. 76
Regio decreto 1127/1939

Art. 76 — Art. 108 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/76parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 76. (Art. 108 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Qualora trattisi di azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore, queste possono essere proposte anche dinanzi all'Autorita' giudiziaria del luogo nella cui giurisdizione i fatti sono stati commessi.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1127/1939 · fonte Normattiva ↗

← Art. 75 Art. 77 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.