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Regio decreto 1127/1939

Art. 32 — Art. 37 della legge 30 ottobre 1859, n. 3731

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/32parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 32. (Art. 37 della legge 30 ottobre 1859, n. 3731). Trattandosi d'invenzione concernente commestibili o bevande, di qualsiasi natura, l'Ufficio, prima di concedere il brevetto, inviera' la descrizione, e quant'altro potra' occorrere, al Consiglio superiore di sanita', per sentire il suo avviso, in conformita' di quanto e' disposto nell'articolo seguente. L'Ufficio ha facolta' di provvedere ai termini del precedente comma in ogni altro caso in cui sussista dubbio che l'invenzione possa essere nociva alla salute.

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