Regio decreto 1127/1939
Art. 32 — Art. 37 della legge 30 ottobre 1859, n. 3731
Art. 32. (Art. 37 della legge 30 ottobre 1859, n. 3731). Trattandosi d'invenzione concernente commestibili o bevande, di qualsiasi natura, l'Ufficio, prima di concedere il brevetto, inviera' la descrizione, e quant'altro potra' occorrere, al Consiglio superiore di sanita', per sentire il suo avviso, in conformita' di quanto e' disposto nell'articolo seguente. L'Ufficio ha facolta' di provvedere ai termini del precedente comma in ogni altro caso in cui sussista dubbio che l'invenzione possa essere nociva alla salute.
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Abroga · 2
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 32.
- D.P.R. 338/06 — Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti, in applicazione dautoritativoha disposto (con l'art. 19, comma 1) l'abrogazione dell'art. 32.
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