Regio decreto 1127/1939
Art. 31 — Articoli 27 e 30 del R. decreto 23 settembre 1934, n. 1602
Art. 31. (Articoli 27 e 30 del R. decreto 23 settembre 1934, n. 1602). L'esame della domanda, della quale sia stata riconosciuta la regolarita' formale e la corrispondenza del titolo all'oggetto dell'invenzione, e' rivolto ad accertare se l'invenzione e' conforme alle disposizioni dell'art. 12 e non contrasti con quelle degli articoli 13 e 14 di questo decreto. L'esame anzidetto non deve riguardare il valore tecnico od economico dell'invenzione. Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l'Ufficio centrale dei brevetti respinge la domanda.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- D.P.R. 338/06 — Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti, in applicazione dautoritativoha disposto (con l'art. 18, comma 1) la modifica dell'art. 31, comma 1.
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