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Regio decreto 1127/1939

Art. 31 — Articoli 27 e 30 del R. decreto 23 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/31parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 31. (Articoli 27 e 30 del R. decreto 23 settembre 1934, n. 1602). L'esame della domanda, della quale sia stata riconosciuta la regolarita' formale e la corrispondenza del titolo all'oggetto dell'invenzione, e' rivolto ad accertare se l'invenzione e' conforme alle disposizioni dell'art. 12 e non contrasti con quelle degli articoli 13 e 14 di questo decreto. L'esame anzidetto non deve riguardare il valore tecnico od economico dell'invenzione. Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l'Ufficio centrale dei brevetti respinge la domanda.

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