Regio decreto 1108/1939
Art. 34 — Ufficiale addetto alla segreteria
Art. 34. Ufficiale addetto alla segreteria. L'ufficiale addetto alla segreteria previsto dall'art. 30, coadiuva il segretario-economo in tutte le sue mansioni e cura personalmente l'esecuzione di tutte le pratiche relative alla conservazione e manutenzione del materiale Dirige il personale militare addetto alla segreteria. Dipende dal segretario-economo e lo sostituisce nelle eventuali assenze.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1108/1939 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.