Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1108/1939Art. 33
Regio decreto 1108/1939

Art. 33 — Il ragioniere

ELI /it/regio-decreto/1939/06/22/1108/art/33parte di Regio decreto 1108/1939
Art. 33. Il ragioniere. Il ragioniere, alla dipendenza del direttore, predispone i bilanci e rivede i conti, le fatture, le scritturazioni contabili dei vari uffici.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1108/1939 · fonte Normattiva ↗

← Art. 32 Art. 34 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.