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Regio decreto 1279/1939

Art. 9 — Nei Monti fondati da Corpi morali o col loro concorso, qualora gli Enti fondatori perdano la personalita' giu…

ELI /it/regio-decreto/1939/05/25/1279/art/9parte di Regio decreto 1279/1939
Art. 9. Nei Monti fondati da Corpi morali o col loro concorso, qualora gli Enti fondatori perdano la personalita' giuridica o siano trasformati in Enti di natura diversa da quella originaria, la nomina, ai sensi dell'art. 8 della legge, di due membri del Collegio sindacale e' devoluta al podesta' del Comune in cui il Monte ha la sede. Il Collegio sindacale scade dall'ufficio dopo la approvazione del bilancio dell'ultimo anno del triennio. In caso di mancanza per qualsiasi motivo di alcuno dei sindaci, chi lo ha nominato deve subito provvedere alla sua sostituzione. Si applica la disposizione dell'art. 8, comma secondo. I sindaci sono rieleggibili. Ai sindaci compete il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle loro funzioni e puo' essere loro corrisposto un emolumento da fissarsi all'inizio di ogni triennio dall'Ispettorato, su proposta del Consiglio di amministrazione del Monte.

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