Regio decreto 1279/1939
Art. 10 — Ciascuno dei sindaci ha facolta' di intervenire alle sedute del Consiglio di amministrazione ed alle assemble…
Art. 10. Ciascuno dei sindaci ha facolta' di intervenire alle sedute del Consiglio di amministrazione ed alle assemblee degli associati; ha inoltre facolta' di procedere a tutti gli atti d'ispezione e di sorveglianza che ritiene opportuni. In ogni caso il sindaco deve: l) procedere a saltuarie ed improvvise verifiche di cassa e dei valori del Monte con facolta' di prendere visione dei libri e registri; 2) procedere ad una completa revisione di tutta l'azienda in occasione della compilazione del bilancio annuale; 3) verificare l'adempimento delle disposizioni di legge, dello statuto e dei regolamenti interni; 4) riferire al Consiglio di amministrazione il risultato delle verifiche e stendere le relazioni nell'apposito libro, sottoscrivendole. Il Collegio dei sindaci deve uniformarsi alle norme del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e successive modificazioni, nonche' ad ogni altra disposizione di legge in materia, in quanto sia compatibile con la speciale natura dei Monti.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 10.
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