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Regio decreto 1279/1939

Art. 7 — Lo statuto, oltre a quanto e' prescritto nell'art

ELI /it/regio-decreto/1939/05/25/1279/art/7parte di Regio decreto 1279/1939
Art. 7. Lo statuto, oltre a quanto e' prescritto nell'art. 3 della legge per l'atto costitutivo, deve indicare: a) il nome, la sede e il patrimonio del Monte; b) le norme per la costituzione, la nomina ed il funzionamento degli organi amministrativi, per la rinnovazione o surrogazione degli amministratori, per la convocazione delle adunanze ordinarie o straordinarie del Consiglio, per la forma e per la validita' delle deliberazioni; c) i poteri del presidente del Consiglio di amministrazione e del direttore; d) l'ammontare delle eventuali medaglie di presenza da assegnare agli amministratori e i casi in cui possono essere corrisposte. Le medaglie possono essere assegnate soltanto dai Monti che raccolgono depositi per un ammontare superiore ai due milioni di lire; e) l'ammontare massimo e minimo delle operazioni di mutuo su pegno, la loro durata, le norme per le rinnovazioni quando sono consentite, la designazione della specie e della qualita' degli oggetti accettati in pegno. Devono essere indicati altresi' i limiti massimo e minimo di ciascun mutuo in relazione al valore di stima del pegno; f) le altre operazioni che il Monte si propone di compiere; g) le norme per facilitare, ai sensi all'art. 16, comma secondo, della legge, l'emissione del duplicato delle polizze dichiarate distrutte, sottratte o smarrite e l'importo massimo delle polizze a cui le norme stesse sono applicabili; h) il termine entro il quale deve essere sottoposto all'approvazione dell'Ispettorato il regolamento interno per l'ordinamento dei servizi e per il loro funzionamento, a norma dell'art. 29 della legge.

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