Regio decreto 1279/1939
Art. 6 — Avvenuta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno del decreto del Capo del Governo; che approva l'…
Art. 6. Avvenuta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno del decreto del Capo del Governo; che approva l'atto costitutivo e lo statuto del Monte, l'Ispettorato consente lo svincolo del fondo di dotazione del Monte stesso, depositato ai sensi degli articoli 2 o 3. Il decreto di approvazione, l'atto costitutivo e lo statuto del Monte sono pubblicati nel « Bollettino » dell'Ispettorato. La stessa pubblicazione deve farsi per le modificazioni dello statuto.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 6.
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