Regio decreto 1279/1939
Art. 65 — Entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti Norme, i Monti devono trasmettere all'Ispettorat…
Art. 65. Entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti Norme, i Monti devono trasmettere all'Ispettorato la proposta di modificazione delle norme Statutarie, occorrente per adeguare gli statuti alle disposizioni della legge e di questo decreto, e cio' senza pregiudizio della facolta' concessa al Capo del Governo di procedere, d'autorita', all'approvazione ed alla modificazione degli atti costitutivi e degli statuti dei Monti ai sensi dell'art. 4 della legge. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 maggio 1939-XVII VITTORIO EMANUELE Mussolini Visto, il Guardasigilli: Solmi Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 agosto 1939-XVII Atti del Governo, registro n. 412, foglio 94. - Mancini.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 65.
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