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Regio decreto 1279/1939

Art. 64 — Qualora non sia possibile procedere alla prima costituzione del Consiglio di amministrazione di un Monte, ai …

ELI /it/regio-decreto/1939/05/25/1279/art/64parte di Regio decreto 1279/1939
Art. 64. Qualora non sia possibile procedere alla prima costituzione del Consiglio di amministrazione di un Monte, ai sensi degli articoli 5 e 33 della legge, per incompletezza o indeterminatezza delle norme statutarie circa gli Enti fondatori ovvero per altri motivi inerenti all'attuale ordinamento interno dei Monti stessi, il Capo dell'Ispettorato puo' disporre che la gestione dell'azienda sia temporaneamente assunta, previo processo verbale d'inventario, da un commissario, con i poteri spettanti agli organi amministrativi. Il provvedimento del Capo dell'Ispettorato e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Il commissario provvisorio permane in carica fino all'approvazione delle modificazioni statutarie, in conformita' di quanto dispone l'articolo seguente. Ultimata la gestione provvisoria, il commissario consegna l'azienda al Consiglio di amministrazione con le formalita' di cui all'art. 64, commi quinto e sesto, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e successive modificazioni. Al commissario si applica la disposizione del comma settimo dello stesso art. 64.

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