Regio decreto 1279/1939
Art. 58 — Le disponibilita' liquide degli Enti indicati nel comma secondo dell'articolo precedente possono essere depos…
Art. 58. Le disponibilita' liquide degli Enti indicati nel comma secondo dell'articolo precedente possono essere depositate presso i Monti che raccolgono depositi. Agli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 99, commi primo e secondo, del decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e successive modificazioni, i Monti ivi considerati intendono soltanto quelli che raccolgono depositi.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 58.
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