Regio decreto 1279/1939
Art. 57 — I Monti di credito su pegno di prima categoria, le Casse di risparmio e gli Istituti di credito di diritto pu…
Art. 57. I Monti di credito su pegno di prima categoria, le Casse di risparmio e gli Istituti di credito di diritto pubblico possono concedere mutui ai Monti con le formalita' e le garanzie di cui agli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della legge, anche in deroga ai rispettivi statuti, quando hanno ottenuto l'autorizzazione dall'Ispettorato. Fermo quanto e' previsto nell'art. 18 della legge, i Monti possono contrarre mutui presso Istituti di assistenza ed altri Enti aventi analoghe finalita'. Le operazioni di cui al presente articolo possono essere effettuate anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente con le agevolazioni di cui all'art. 23 della legge.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 57.
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