Regio decreto 1279/1939
Art. 53 — Le disposizioni dell'art
Art. 53. Le disposizioni dell'art. 7, lett. e) e g), e quelle degli articoli 37 a 52 si applicano anche agli altri Enti indicati nell'art. 32, commi primo e secondo, della legge.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 53.
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