Regio decreto 1279/1939
Art. 52 — Il Consiglio di amministrazione puo' affidare ad un consigliere, al direttore o ad un funzionario del Monte l…
Art. 52. Il Consiglio di amministrazione puo' affidare ad un consigliere, al direttore o ad un funzionario del Monte l'incarico di dirigere le aste. Il presidente puo' sempre assumere la direzione delle aste. Le vendite sono registrate su apposito libro mediante indicazione del numero della polizza, del nome dell'acquirente e del prezzo di aggiudicazione.
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