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Regio decreto 1279/1939

Art. 22 — L'Ispettorato puo' stabilire i criteri di valutazione degli immobili, dei mobili, dei titoli di cui all'art

ELI /it/regio-decreto/1939/05/25/1279/art/22parte di Regio decreto 1279/1939
Art. 22. L'Ispettorato puo' stabilire i criteri di valutazione degli immobili, dei mobili, dei titoli di cui all'art. 27 della legge e delle altre attivita', nonche' delle passivita' dei Monti.

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