Regio decreto 1279/1939
Art. 22 — L'Ispettorato puo' stabilire i criteri di valutazione degli immobili, dei mobili, dei titoli di cui all'art
Art. 22. L'Ispettorato puo' stabilire i criteri di valutazione degli immobili, dei mobili, dei titoli di cui all'art. 27 della legge e delle altre attivita', nonche' delle passivita' dei Monti.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 22.
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