Regio decreto 1279/1939
Art. 21 — I Monti devono tenere inoltre, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, un ordinato ed esatto inven…
Art. 21. I Monti devono tenere inoltre, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, un ordinato ed esatto inventario dei beni costituenti il patrimonio delle Istituzioni che sono da essi amministrate. L'inventario e' firmato dal presidente del Consiglio di amministrazione, dai sindaci, dal direttore e dal ragioniere.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 21.
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