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Regio decreto 1156/1938

Art. 6 — Disposizioni comuni a tutti gli assegni di vitto

ELI /it/regio-decreto/1938/07/15/1156/art/6parte di Regio decreto 1156/1938
Art. 6. Disposizioni comuni a tutti gli assegni di vitto. 1. - Gli assegni di vitto competono al personale imbarcato, a quello di passaggio e a quello accasermato. Essi, salvo casi previsti al n. 3, non sono corrisposti alla persona, ma alle mense a cui il personale e' assegnato, in base alle disposizioni che regolano la costituzione ed il funzionamento delle mense di bordo. 2. - Per gli ufficiali che partecipano alle mense degli allievi della R. Accademia Navale, le mense ufficiali continuano a percepire gli assegni di vitto relativi, ma versano alla mensa allievi la razione ed il trattamento tavola per detta mensa stabiliti. 3. - Gli assegni di vitto sono corrisposti alla persona ma senza le quote di aumento previste dalla tabella E quando non sia costituita la mensa alla quale l'interessato, per il grado che riveste, debba partecipare. 4. - Essi decorrono dal giorno dell'effettivo imbarco se il personale prende almeno un pasto a bordo, altrimenti dal giorno successivo.

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