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Regio decreto 1156/1938

Art. 5 — Aumenti per le navi in colonia e all'estero

ELI /it/regio-decreto/1938/07/15/1156/art/5parte di Regio decreto 1156/1938
Art. 5. Aumenti per le navi in colonia e all'estero. 1. - Quando la nave si trovi nelle colonie od all'estero gli assegni previsti dal presente regolamento, qualora non sia disposto diversamente, debbonsi corrispondere con i seguenti aumenti: a) quando la nave si trovi nelle Colonie del Mediterraneo o nelle Isole Egee 25% in piu'; b) quando la nave si trovi nelle Colonie fuori del Mediterraneo, o all'estero nel Mediterraneo od in paesi fuori del Mediterraneo ma appartenenti geograficamente all'Europa 50% in piu'; c) quando la nave si trovi all'estero fuori del Mediterraneo in paesi non appartenenti geograficamente 100% in piu'. 2. - Gli aumenti decorrono dal giorno dell'arrivo nella localita' coloniale od estera e sono dovuti fino al giorno di arrivo in una localita' per la quale e' prevista una misura diversa di aumento e cessano dal giorno di arrivo nella prima localita' del Regno. 3. - Agli effetti di quanto sopra il Mare Mediterraneo (comprendente anche il Mar Nero) si considera limitato verso i mari comunicanti: a) dal meridiano di Tarifa nello Stretto di Gibilterra, b) dal parallelo 30°, 30' nord nel Canale di Suez. 4. - Qualora la mensa equipaggi di una nave all'estero, che abbia il servizio viveri in contanti, debba sopportare una spesa, in relazione al costo dei generi occorrenti per la distribuzione del vitto normale all'equipaggio, superiore all'importo delle razioni viveri e miglioramento vitto, compresa la percentuale di aumento, il Ministero puo' autorizzare che la differenza sia posta a carico dell'Erario. 5. - Le norme di cui al presente articolo non si applicano alle mercedi o retribuzioni giornaliere spettanti al personale borghese addetto al servizio delle mense, dovendo per esso applicarsi le disposizioni relative all'aggio sugli stipendi.

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