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Regio decreto 1156/1938

Art. 46 — Mensa dell'equipaggio - Cuochi dell'equipaggio

ELI /it/regio-decreto/1938/07/15/1156/art/46parte di Regio decreto 1156/1938
Art. 46. Mensa dell'equipaggio - Cuochi dell'equipaggio. 1. - La mensa dell'equipaggio e' costituita sulle navi in qualsiasi posizione amministrativa. Vi partecipano tutti i sottocapi e comuni imbarcati, quelli di passaggio e quelli accasermati, purche' non addetti al servizio delle mense o ricoverati nelle infermerie di bordo. 2. - I cuochi dell'equipaggio sono assegnati alle navi in ragione di 1 ogni 150 uomini del C.R.E.M. e frazione assegnati dalla tabella (aggiungendo per le navi scuola gli allievi) fino al numero di 4 per le navi di 600 uomini; oltre la forza di 600 uomini e' assegnato un altro cuoco ogni altri 200 uomini o frazione di 200 uomini in piu'. Nel caso in cui la nave trasporti personale di passaggio, il numero di detti cuochi e' aumentato temporaneamente in ragione di 1 per ogni 200 persone o frazione di 200 persone in piu' dei partecipanti alla mensa dell'equipaggio.

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