Regio decreto 1156/1938
Art. 45 — Trattamento economico al personale addetto alle mense di bordo
Art. 45. Trattamento economico al personale addetto alle mense di bordo. 1. - Ai cuochi ed ai domestici borghesi assegnati alle mense di bordo, in conformita' del precedente articolo, oltre la razione in contanti e l'assegno di miglioramento' vitto, spettano le seguenti retribuzioni giornaliere per le giornate di effettiva presenza a bordo; ad essi si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 5 n. 5. Primi cuochi o cuochi unici e primi domestici e domestici unici per mense ufficiali ammiragli L. 25 - Primi cuochi o cuochi unici o primi domestici o domestici unici per mense di comandante di nave o di ufficiali, primi cuochi o cuochi unici di mense sottufficiali L. 20 - Secondi cuochi e secondi domestici » 16 - Cuoco unico per le due mense comandante ed ufficiali » 22,50 - 2. - I cuochi e domestici borghesi dovono sempre essere compresi nominativamente nei fogli assegni. Essi quando il funzionamento della mensa e' temporaneamente sospeso percepiscono personalmente oltre le retribuzioni di cui sopra anche la razione in contanti. 3. - Le mense degli ufficiali ammiragli, dei comandanti di nave e degli ufficiali, retribuiscono gli attendenti militari di mensa e di cucina con un soprassoldo giornaliero di L. 0,50, a carico degli assegni di vitto dovuti alle mense stesse. Gli attendenti di mensa e cucina dei sottufficiali ricevono un compenso giornaliero di L. 0,30 a carico dell'assegno per compensi facoltativi di cui all'art. 23.
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