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Regio decreto 1156/1938

Art. 3 — Posizioni amministrative del personale a bordo

ELI /it/regio-decreto/1938/07/15/1156/art/3parte di Regio decreto 1156/1938
Art. 3. Posizioni amministrative del personale a bordo. 1. - Il personale a bordo puo' trovarsi in una delle seguenti posizioni amministrative: imbarcato; di passaggio; accasermato. 2. - E' personale imbarcato quello destinato a bordo in base alle tabelle di equipaggiamento e quello che si trovi a bordo con determinati incarichi in occasione di esercitazioni navali o di missioni speciali. E' considerato imbarcato il personale che viene a trovarsi in eccedenza alla tabella di equipaggiamento in seguito a promozione; quello che segue sulle navi corsi di istruzione o esperimenti professionali; quello imbarcato in eccedenza alla tabella per disposizione ministeriale o del Comando Superiore del C.R.E.M. Il personale destinato a bordo per assumere una carica e' considerato imbarcato durante il periodo delle consegne e percepisce gli assegni previsti per il suo grado ed indicati nelle tabelle con la dicitura «altri incarichi». E' pure personale imbarcato quello destinato su navi noleggiate o requisite o comunque impiegate a scopi militari. 3. - E' personale di passaggio: a) quello che imbarca per ordine superiore per raggiungere la destinazione avuta; b) quello destinato temporaneamente a bordo per prove in moto di qualsiasi genere, quando non figuri imbarcato su altra nave armata od in riserva e sempre che non sia in Missione; c) gli ufficiali in congedo autorizzati dal Ministero o da Alti Comandi ad assistere ad esercitazioni navali. Il personale puo' essere tenuto di passaggio soltanto su navi armate od in riserva. Puo' considerarsi in tale posizione anche su navi in disponibilita' con tabella di armamento o di riserva limitatamente pero' al solo personale del C.R.E.M. Sono pure considerati di passaggio, gli ufficiali e sottufficiali destinati temporaneamente a bordo, per esercitazioni o prove in navigazione, azione, quando imbarcati su altre navi armate od in riserva, qualora per circostanze di servizio siano costretti a prendere a bordo uno o entrambi i pasti e sempre che non siano in missione. 4. - E' personale accasermato quello del C.R.E.M. tenuto a bordo di navi in riserva, disponibilita' o allestimento in eccedenza alla tabella, quando non debba essere considerato imbarcato a termini del precedente n. 2.

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