Regio decreto 1156/1938
Art. 2 — Posizioni amministrative delle navi
Art. 2. Posizioni amministrative delle navi. 1. - Le unita' costituenti il R. naviglio possono trovarsi in una delle seguenti posizioni amministrative: armamento, riserva, disponibilita' ed allestimento. I passaggi da una posizione all'altra avvengono secondo le norme stabilite dal Ministero. 2. - Apposite tabelle di equipaggiamento, approvate dal Ministero, indicano il corpo o la categoria, il grado ed il numero del personale destinato ad imbarcare sulle unita' nelle posizioni amministrative di armamento, riserva e disponibilita'. 3. - Gli assegni stabiliti in misura diversa a seconda delle posizioni amministrative delle navi, si corrispondono sempre nella misura prevista per la posizione in cui la nave si trova, anche se essa sia equipaggiata con tabella relativa ad altra posizione amministrativa. 4. - Le navi che non si trovano in alcuna delle posizioni amministrative di cui al primo comma, sono in disarmo.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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