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Regio decreto 1156/1938

Art. 20 — Decorrenza degli assegni

ELI /it/regio-decreto/1938/07/15/1156/art/20parte di Regio decreto 1156/1938
Art. 20. Decorrenza degli assegni. 1. - Gli assegni personali, quando siano stabiliti in misura diversa a seconda dell'anzianita' di servizio e d'imbarco, vengono corrisposti, nella misura prevista per i vari casi, dalla data con la quale si raggiungono le condizioni relative. 2. - Gli assegni personali, nelle misure previste per le varie posizioni amministrative delle navi, decorrono: 1) in caso d'imbarco: dal giorno dell'imbarco, se questo avviene la mattina, o da quello successivo se l'imbarco avviene la sera, tenuto conto, pero', delle modalita' stabilite dal successivo art. 22; 2) in caso di promozione: i nuovi assegni decorrono dalla data di decorrenza amministrativa del provvedimento; 3) in caso di passaggio di categoria o specialita': i nuovi assegni decorrono dalla data di decorrenza amministrativa del provvedimento.

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