Regio decreto 1156/1938
Art. 19 — Diritto agli assegni in relazione al grado e alle funzioni
Art. 19. Diritto agli assegni in relazione al grado e alle funzioni. 1. - Gli assegni personali sono previsti dalle tabelle annesse al presente regolamento a seconda dei gradi rivestiti e delle funzioni esercitate, nonche' delle altre condizioni che le tabelle stesse, caso per caso, stabiliscono. 2. - L'ufficiale che, per ordine ministeriale, esercita le funzioni del grado superiore, ha diritto agli assegni previsti per detto grado. Di conseguenza la norma di cui sopra non e' applicabile agli ufficiali che, pure esercitando funzioni del grado superiore, non ne siano esplicitamente investiti dal Ministero. 3. - L'ufficiale che, in base ad ordine del giorno del Comando di bordo, disimpegna temporaneamente funzioni inerenti a carica diversa dalla propria, per la quale sono previsti assegni in misura piu' elevata, ha diritto all'assegno previsto per il suo grado in relazione alla carica che effettivamente esercita in luogo di quelli previsti per la propria, sempre che il titolare sostituito perda il diritto all'assegno inerente alla stessa carica. Il Comandante di forza navale, il comandante o il comandante in 2° (o ufficiale in 2°) che per malattia, o per ferite sia inabile ad esercitare la propria carica, continua a percepire gli assegni ad essa inerenti fino a quando non sia sbarcato; conseguentemente chi ne esercita le funzioni continua a percepire i propri. Nel caso di sbarco definitivo di detti titolari, nonche' del capo e del sottocapo di Stato Maggiore di forze navali, gli ufficiali che li sostituiscono temporaneamente, non percepiscono gli assegni relativi a dette cariche fino a quando non siano confermati dal Ministero nella carica temporaneamente assunta. 4. - I sottufficiali e i militari del C.R.E.M. che, in forza di ordine specifico della autorita' competente in base all'ordinamento del C.R.E.M. e nei limiti delle tabelle di equipaggiamento, esercitano le funzioni del grado superiore, o di categoria o specialita' diversa dalla propria, hanno diritto agli assegni di bordo previsti per il grado e la categoria di cui disimpegnano le funzioni, quando essi sieno superiori a quelli che loro competerebbero per il grado rivestito e la categoria o specialita' cui appartengono in luogo di questi ultimi. 5. - Coloro che disimpegnano funzioni del grado superiore o funzioni di categoria diversa dalla propria e ne percepiscono gli assegni in forza dei numeri precedenti, li conservano anche nei casi di assenze che non facciano perdere il diritto agli assegni di cui sopra (vedi art. 22). 6. - Qualora la tabella di equipaggiamento non prescriva per una determinata carica un unico grado a colui che la disimpegna pur essendo di grado inferiore spetta l'assegno del grado meno elevato previsto dalla tabella. Chi in seguito a promozione venga a trovarsi a bordo in eccedenza alla tabella, conserva gli incarichi che prima esercitava, ma percepisce gli assegni di bordo del grado conseguito.
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