Regio decreto 1156/1938
Art. 11 — Disposizioni generali per la corresponsione
Art. 11. Disposizioni generali per la corresponsione. 1. - Il trattamento tavola per gli ufficiali e sottufficiali che partecipano alle mense di bordo, e' stabilito dalla tabella E, annessa al presente regolamento. E' dovuto alle mense per le giornate di effettiva presenza a bordo dei commensali in relazione alla posizione amministrativa della nave. Non compete trattamento tavola ai sottocapi e comuni, ad eccezione dei sottocapi con funzioni da sottufficiali, quando concorrano le condizioni di cui al n. 4 dell'art. 19. 2. - Nel caso di promozione da sottufficiale ad ufficiale o da sottocapo a 2° capo, e' dovuto nella misura inerente al grado conseguito, dalla data di arrivo a bordo della notificazione. 3. - E' dovuto inoltre nei casi particolari contemplati dall'articolo seguente.
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