Regio decreto 1156/1938
Art. 10 — Disposizioni particolari relative al personale in viaggio per motivi di servizio
Art. 10. Disposizioni particolari relative al personale in viaggio per motivi di servizio. 1. - Nel caso di sbarco di sottufficiali e militari del C.R.E.M., ed in tutti i viaggi a carico dell'amministrazione, esclusi i casi di missione, deve corrispondersi alla persona la razione in contanti, nella misura prevista per le destinazioni a terra, per i giorni di prevedibile durata del viaggio. Il numero di dette razioni deve sempre essere indicato nei fogli di destinazione e di viaggio. 2. - Le razioni che per eventuale minore durata del viaggio risultassero corrisposte in piu' oltre quelle per i giorni effettivamente impiegati, dovranno essere rimborsate dal militare verso deduzione sul foglio assegni della Autorita' che riceve in forza o che amministra il militare stesso. 3. - Nei casi invece di soste lungo il percorso per giustificati motivi, che devono essere comprovati dalle Autorita' competenti mediante annotazione sui fogli di viaggio, per i giorni di maggior durata del viaggio, e' dovuta la razione in contanti dalla Autorita' che prende in forza i militari. In questi casi la razione non e' dovuta pei giorni in cui i militari siano stati presi in aggregazione per la sola razione presso autorita' militari.
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