Regio decreto 596/1938
Art. 3 — Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93. art. 1 sub 3
Art. 3. (Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93. art. 1 sub 3). (R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2179, art. 3). I sottotenenti in servizio permanente sono tratti, inoltre, direttamente dalle sottoindicate fonti: 1° per l'arma dei carabinieri Reali, dai marescialli maggiori in servizio dell'arma, comandanti di sezione o nominati a cariche speciali da almeno un anno, oppure che abbiano retto per non meno di quattro anni, complessivamente nei gradi di brigadiere o maresciallo, il comando di stazione; che siano stati designati dal comando generale dell'arma ed abbiano frequentato, presso la scuola centrale dei carabinieri Reali, con esito favorevole, un corso pratico di accertamento della loro capacita' professionale; 2° per le armi di fanteria e cavalleria, dai sottufficiali in servizio (sergenti maggiori e marescialli) delle rispettive armi, che contino sette o piu' anni di servizio presso i reparti (complessivamente nei gradi di sergente, sergente maggiore e maresciallo) di cui quattro almeno nelle compagnie o squadroni; che siano stati designati dalle autorita' gerarchiche ed abbiano frequentato, con esito favorevole, un corso pratico di accertamento della loro capacita' professionale; 3° per le armi di artiglieria e del genio, dai sottufficiali in servizio (sergenti maggiori e marescialli) delle rispettive armi che contino sette o piu' anni di servizio presso i reparti (complessivamente nei gradi di sergente, sergente maggiore maresciallo) di cui quattro almeno nelle batterie o compagnie che siano stati designati dalle autorita' gerarchiche ed abbiano frequentato, con esito favorevole, un corso pratico di accertamento della loro capacita' professionale; 4° per il corpo di amministrazione e per gli ufficiali di sussistenza: dai sottufficiali in servizio (sergenti maggiori e marescialli) delle varie armi che abbiano i requisiti e soddisfino alle condizioni di cui ai precedenti nn. 2° e 3°; dai sottufficiali in servizio (sergenti maggiori e marescialli) di sanita' e di sussistenza che abbiano sette o piu' anni di servizio (complessivamente nei gradi di sergente, sergente maggiore e maresciallo) di cui almeno quattro, rispettivamente, presso gli ospedali militari o infermerie presidiarie per quelli di sanita', e presso gli stabilimenti di commissariato per quelli di sussistenza; che siano stati designati dalle autorita' gerarchiche ed abbiano frequentato, con esito favorevole, un corso pratico di accertamento della loro capacita' professionale. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 16 febbraio 1939, n. 312, convertito con modificazioni dalla L. 13 luglio 1939, n. 1157, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
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