Regio decreto 596/1938
Art. 2 — T. U. 1929, art. 10, sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 850
Art. 2. (T. U. 1929, art. 10, sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 850). (Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1 sub 2 e sub 3) (R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2179, art. 2). I sottotenenti in servizio permanente sono tratti: 1° per l'arma dei carabinieri Reali: a) dagli allievi dell'accademia militare di fanteria e cavalleria, provenienti dalle scuole militari e dai licenziati dagli istituti d'istruzione media di secondo grado, indicati dal regolamento, ammessi all'accademia in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, un apposito corso biennale; b) dai sottufficiali in servizio dell'arma, in possesso dei titoli di studio di cui sopra, che abbiano almeno due anni di servizio da sottufficiale, di cui uno al comando di effettivo o interinale di stazione, ammessi nell'accademia quali allievi in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, il corso biennale di cui sopra. Gli allievi di cui alle lett. a) e b) che abbiano conseguito, dopo il corso biennale, il grado di sottotenente, frequentano un corso di applicazione della durata stabilita dal regolamento. 2° per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio: a) dagli allievi delle accademie militari provenienti dalle scuole militari e dai licenziati dagli istituti d'istruzione media di secondo grado, indicati dal regolamento, ammessi nelle accademie in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, un apposito corso biennale; b) dai sottufficiali in servizio, delle stesse armi, in possesso dei titoli di studio di cui sopra, che abbiano almeno due anni di servizio da sottufficiale, ammessi quali allievi nelle accademie militari in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, il corso biennale di cui sopra; c) dai subalterni di complemento della rispettiva arma, che siano provvisti dei titoli di studio di cui alla precedente lett. a) ed abbiano superato apposito concorso per titoli ed esami, stabiliti dal regolamento. Gli allievi di cui alle lett. a) e b), che abbiano conseguito, dopo il corso biennale, il grado di sottotenente, frequentano un corso di applicazione della durata stabilita dal regolamento. Gli ufficiali di complemento di cui alla lett. c), per essere nominati sottotenenti in servizio permanente, ai fini dell'ammissione al corso di applicazione di cui sopra, debbono avere due anni di anzianita' da ufficiale all'atto della nomina suddetta. 3° per il corpo di commissariato: a) dagli allievi dell'accademia di fanteria e cavalleria, provenienti dai laureati in una delle facolta' indicate dal regolamento, ammessi nell'accademia in seguito a concorso per titoli ed esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, un apposito corso di un anno. b) dai sottufficiali in servizio delle varie armi e corpi che, laureati in una delle facolta' di cui sopra, abbiano almeno due anni di servizio da sottufficiale, siano stati ammessi, quali allievi, nell'accademia di fanteria e cavalleria in seguito a concorso per titoli ed esami, stabiliti dal regolamento, ed abbiano compiuto, con esito favorevole, il corso di un anno di cui sopra. Gli allievi di cui alle lett. a) e b), che abbiano conseguito, dopo l'anno di corso, il grado di sottotenente, frequentano un successivo corso di un anno presso la scuola di perfezionamento di commissariato; 4° per il corpo di amministrazione e per gli ufficiali di sussistenza: a) dagli allievi dell'accademia di fanteria e cavalleria, provenienti dalle scuole militari e dai licenziati dagli istituti di istruzione media di secondo grado, indicati dal regolamento, ammessi nell'accademia in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, un apposito corso biennale; b) dai sottufficiali in servizio delle varie armi e corpi, che, in possesso dei titoli di studio di cui sopra, abbiano almeno due anni di servizio da sottufficiale, siano stati ammessi, quali allievi, nell'accademia di fanteria e cavalleria in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, ed abbiano compiuto, con esito favorevole, il corso biennale di cui sopra.
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