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Regio decreto 596/1938

Art. 27 — Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1 sub 23

ELI /it/regio-decreto/1938/03/14/596/art/27parte di Regio decreto 596/1938
Art. 27. (Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1 sub 23). La nomina ad ufficiale di complemento nell'arma dei carabinieri Reali puo' essere conferita in ogni tempo ai sottufficiali dell'arma congedati che abbiano cessato di appartenere all'accademia militare di fanteria e cavalleria dopo il secondo anno di corso, purche' siano risultati idonei agli esami delle materie militari. In tempo di pace la nomina ad ufficiale di complemento dei carabinieri Reali puo' essere conseguita, a domanda degli interessati, senza obbligo di sostenere speciali esami di cultura e di idoneita', e sempre quando gli aspiranti siano dichiarati idonei secondo le norme stabilite dal regolamento: a) dai marescialli e dai brigadieri dei carabinieri Reali congedati, che siano provvisti di diploma di maturita' classica o scientifica o di altro titolo di studio equipollente, qualunque sia il periodo di servizio da sottufficiale prestato nell'arma; b) dai marescialli e dai brigadieri dei carabinieri Reali congedati, che abbiano conseguita l'ammissione al liceo classico o scientifico, o all'istituto tecnico superiore, o posseggano altro titolo di studio equipollente, ovvero titoli corrispondenti dell'antico ordinamento scolastico, purche' contino sei anni di servizio da sottufficiale nell'arma. c) dai marescialli maggiori dei carabinieri Reali, all'atto della loro cessazione dal servizio, purche' abbiano acquistato in sia normale il diritto al collocamento a riposo per aver compiuto il periodo minimo di servizio all'uopo prescritto. I marescialli maggiori di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono nominati direttamente sottotenenti, non prestano servizio di prima nomina e per essi il limite massimo di eta' per conseguire la nomina anzidetta e' portato a cinquant'anni.

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