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Regio decreto 596/1938

Art. 26 — Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1, sub 23, terzo comma

ELI /it/regio-decreto/1938/03/14/596/art/26parte di Regio decreto 596/1938
Art. 26. (Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1, sub 23, terzo comma). Gli ufficiali di complemento del corpo sanitario (medici e chimici farmacisti) e del corpo veterinario sono normalmente tratti dai militari che siano provvisti del titolo di studio prescritto dall'art. 12 (ad eccezione dei chimici farmacisti, pei quali e' sufficiente il solo diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista) ed abbiano superato i corsi allievi ufficiali di complemento. Possono pero' essere reclutati anche dagli ufficiali inferiori di complemento, sottufficiali e militari di truppa di qualsiasi arma, corpo o reparto, che siano provvisti del titolo di studio prescritto dall'art. 12 (salva, per i chimici farmacisti, l'eccezione di cui sopra) ed abbiano superato gli appositi esperimenti: per essi il limite massimo di eta', per conseguire la nomina anzidetta, e' portato a cinquant'anni. Per il corpo di commissariato - ruolo commissari - gli ufficiali di complemento possono essere tratti anche dai militari in congedo illimitato provenienti da qualsiasi arma, corpo, reparto, laureati in legge ovvero in scienze economiche e commerciali, in scienze politiche e sociali, in chimica industriale o in ingegneria industriale.

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