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Regio decreto 329/1938

Art. 50 — Sulle liste della leva in corso debbono aggiungersi: 1° i rimandati per rivedibilita' o per legali motivi all…

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Art. 50. Sulle liste della leva in corso debbono aggiungersi: 1° i rimandati per rivedibilita' o per legali motivi alla leva in corso; 2° gli omessi, appartenenti alla classe di cui e' in corso la leva o a classe precedente, in qualunque modo sia venuto a constare della loro omissione; 3° i renitenti presentatisi spontanei od arrestati; 4° i cancellati o riformati in leve anteriori, la cui cancellazione o riforma sia stata annullata a senso del successivo art. 66; 5° coloro che facciano acquisto della cittadinanza italiana dopo la chiamata alla leva della loro classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 55° anno di eta'; 6° coloro che non abbiano la cittadinanza italiana ne' quella di altro Stato e stabiliscano la residenza nel Regno dopo la chiamata alla leva della loro classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 55° anno di eta'.

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