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Regio decreto 329/1938

Art. 49 — Dal momento della trasmissione della lista di leva al commissario di leva sino a quello della verificazione d…

ELI /it/regio-decreto/1938/02/24/329/art/49parte di Regio decreto 329/1938
Art. 49. Dal momento della trasmissione della lista di leva al commissario di leva sino a quello della verificazione di cui all'articolo 59 il capo dell'amministrazione comunale tiene conto di tutte le mutazioni che succedono intorno alla situazione dei singoli inscritti, prende nota di ogni altra variazione cui possa andare soggetta la lista e provvede alla inscrizione degli omessi che si presentino spontanei o vengano scoperti o denunciati.

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