Regio decreto 329/1938
Art. 111 — I carabinieri Reali (ausiliari esclusi) provenienti da altra arma, qualora abbiano gia' prestato uno o piu' a…
Art. 111. I carabinieri Reali (ausiliari esclusi) provenienti da altra arma, qualora abbiano gia' prestato uno o piu' anni di servizio effettivo, debbono passarne almeno altri due nell'arma in cui sono trasferiti.
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