Regio decreto 329/1938
Art. 110 — La ferma di leva decorre dal giorno in cui ha inizio la prestazione del servizio alle armi
Art. 110. La ferma di leva decorre dal giorno in cui ha inizio la prestazione del servizio alle armi. Le ferme speciali decorrono di regola dal giorno in cui sono assunte. Per i carabinieri ausiliari che all'atto della nomina ad effettivi contraggono la ferma di tre anni e' computato in tale ferma il servizio precedentemente prestato.
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