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Regio decreto 2616/1937

Art. 47 — L'esito delle domande viene reso noto dall'ufficio Cassa ufficiali per il tramite dell'Ufficio amministrativo…

ELI /it/regio-decreto/1937/11/25/2616/art/47parte di Regio decreto 2616/1937
Art. 47. L'esito delle domande viene reso noto dall'ufficio Cassa ufficiali per il tramite dell'Ufficio amministrativo presso il quale e' in forza l'iscritto e che in caso di concessione deve provvedere al pagamento all'interessato della somma concessa in prestito, sotto l'osservanza, se del caso, della disposizione di cui al precedente art. 40. A coloro che sono iscritti a domanda, le decisioni del Consiglio di amministrazione in merito alla concessione o meno del prestito vengono comunicate direttamente e il pagamento della somma concessa in prestito sara' eseguito a mezzo di assegni postali localizzati. Le ritenute per la estinzione del prestito concesso hanno inizio il mese successivo a quello in cui il prestito viene pagato.

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