Regio decreto 2616/1937
Art. 46 — Le domande di prestito sono sottoposte all'esame del Consiglio di amministrazione, il quale, considerati i mo…
Art. 46. Le domande di prestito sono sottoposte all'esame del Consiglio di amministrazione, il quale, considerati i motivi addotti dal richiedente e tenuto conto dei pareri espressi dalle autorita' di cui all'art. 44, decide sulla concessione o meno del prestito richiesto. Il Consiglio di amministrazione puo' disporre un supplemento di istruttoria e con determinazione motivata ha facolta' di ridurre l'ammontare del prestito anche se la richiesta sia contenuta entro i limiti della misura consentita dal decreto di cui all'art. 36. Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono inappellabili.
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