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Regio decreto 2616/1937

Art. 41 — Di regola non viene concesso il nuovo prestito se non e' estinto il precedente

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Art. 41. Di regola non viene concesso il nuovo prestito se non e' estinto il precedente. Eccezionalmente, e purche' vi concorrano i motivi di gravissime e urgenti necessita', il Consiglio di amministrazione puo' concedere un nuovo prestito a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla concessione del primo. In tal caso la somma residuale, unificata in un'unica partita con l'importo del nuovo prestito, non dovra' superare il limite massimo di concessione deliberato dal precedente art. 36.

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