Regio decreto 2616/1937
Art. 40 — L'estinzione dei gravami preesistenti sugli assegni del richiedente, eventualmente posta come condizione per …
Art. 40. L'estinzione dei gravami preesistenti sugli assegni del richiedente, eventualmente posta come condizione per la concessione del prestito, e' eseguita di ufficio a cura dell'ente amministrativo presso il quale e' in forza il richiedente stesso.
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