Regio decreto 2616/1937
Art. 34 — La liquidazione dell'indennita' supplementare non richiesta entro i cinque anni dalla data in cui e' sorto il…
Art. 34. La liquidazione dell'indennita' supplementare non richiesta entro i cinque anni dalla data in cui e' sorto il diritto e' prescritta e l'ammontare di essa si intendera' definitivamente incamerata a favore della Cassa ufficiali.
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