Regio decreto 2616/1937
Art. 33 — Il pagamento dell'indennita' supplementare agli aventi diritto residenti all'estero sara' effettuato con le m…
Art. 33. Il pagamento dell'indennita' supplementare agli aventi diritto residenti all'estero sara' effettuato con le modalita' che saranno stabilite di concerto con le autorita' preposte agli scambi delle valute.
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