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Regio decreto 2616/1937

Art. 33 — Il pagamento dell'indennita' supplementare agli aventi diritto residenti all'estero sara' effettuato con le m…

ELI /it/regio-decreto/1937/11/25/2616/art/33parte di Regio decreto 2616/1937
Art. 33. Il pagamento dell'indennita' supplementare agli aventi diritto residenti all'estero sara' effettuato con le modalita' che saranno stabilite di concerto con le autorita' preposte agli scambi delle valute.

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